Nel pignoramento presso terzi il creditore colpisce un credito o una somma che un altro soggetto deve al debitore. Il “terzo” può essere la banca, il datore di lavoro, l’INPS o un cliente.

Le regole cambiano in base a:

  • natura del creditore;
  • tipo di somma;
  • momento dell’accredito;
  • presenza di altri pignoramenti o cessioni;
  • procedura ordinaria o riscossione esattoriale.

Conto corrente con stipendio o pensione già accreditati

L’articolo 545 del codice di procedura civile prevede una protezione specifica quando stipendio o pensione sono stati accreditati prima del pignoramento del conto.

Per le somme riconducibili a stipendio, salario o pensione, è impignorabile un importo pari al triplo dell’assegno sociale.

Nel 2026 l’assegno sociale mensile è 546,24 euro. Il triplo è quindi:

546,24 × 3 = 1.638,72 euro

La protezione non si applica indistintamente a tutto il saldo: occorre poter ricondurre le somme a stipendi o pensioni e valutare la situazione concreta del conto.

Accrediti successivi al pignoramento

Se stipendio o pensione vengono accreditati dopo la notifica, si applicano i limiti previsti per il pignoramento alla fonte. Non è corretto dire che ogni accredito futuro viene preso integralmente.

Per i creditori ordinari lo stipendio è normalmente pignorabile entro un quinto, salvo crediti alimentari, concorso di cause e altre eccezioni.

Agenzia delle Entrate-Riscossione e stipendio

Per la riscossione esattoriale l’articolo 72-ter del DPR 602/1973 prevede aliquote specifiche sulle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità di lavoro:

  • fino a 2.500 euro: un decimo;
  • oltre 2.500 e fino a 5.000 euro: un settimo;
  • oltre 5.000 euro: un quinto.

Esempio: su uno stipendio netto di 1.800 euro, la quota teorica esattoriale è 180 euro. Il calcolo effettivo può essere influenzato da trattenute già presenti e da altri vincoli.

Pensione: minimo vitale 2026

Per le pensioni, l’articolo 545 c.p.c. protegge un importo pari al doppio dell’assegno sociale, con minimo di 1.000 euro.

Nel 2026:

546,24 × 2 = 1.092,48 euro

Poiché il doppio dell’assegno sociale supera 1.000 euro, il minimo impignorabile indicativo è 1.092,48 euro. Solo la parte eccedente è pignorabile nei limiti applicabili.

Esempio con pensione netta di 1.400 euro e limite ordinario di un quinto sulla parte eccedente:

  • parte protetta: 1.092,48 euro;
  • eccedenza: 307,52 euro;
  • quinto dell’eccedenza: circa 61,50 euro.

È una simulazione: il conteggio ufficiale spetta al terzo e può cambiare in presenza di altri prelievi.

Somme assistenziali e indennità

Non tutte le prestazioni INPS seguono le stesse regole delle pensioni previdenziali. Alcune somme con finalità assistenziale o destinate a esigenze specifiche possono essere impignorabili o avere discipline particolari.

Non affidarti al nome visualizzato nel bonifico: serve identificare la natura giuridica della prestazione.

Cosa non fare

  • Non spostare denaro con lo scopo di sottrarlo a un vincolo già efficace.
  • Non ignorare l’atto e le relative scadenze.
  • Non presumere che ogni debito sia prescritto.
  • Non calcolare i limiti usando vecchi importi dell’assegno sociale.
  • Non confondere pignoramento ordinario e riscossione esattoriale.

Cosa controllare subito

  1. Chi è il creditore.
  2. Quale titolo o cartella viene indicato.
  3. Data e modalità delle notifiche.
  4. Importo richiesto e spese.
  5. Tipo di somme presenti sul conto.
  6. Eventuale udienza o termine di opposizione.
  7. Presenza di rateizzazioni o sospensioni.

Le opposizioni dipendono dal tipo di vizio e possono avere termini diversi. Un articolo generale non può stabilire automaticamente se siano 20, 40 o altri giorni nel tuo caso.

Fonti ufficiali

Verifica effettuata il 7 agosto 2026. Per un atto già notificato serve una valutazione legale sui documenti e sulle scadenze effettive.