Nel pignoramento presso terzi il creditore colpisce un credito o una somma che un altro soggetto deve al debitore. Il “terzo” può essere la banca, il datore di lavoro, l’INPS o un cliente.

Le regole cambiano in base a:

  • natura del creditore;
  • tipo di somma;
  • momento dell’accredito;
  • presenza di altri pignoramenti o cessioni;
  • procedura ordinaria o riscossione tramite Agenzia delle entrate-Riscossione.

Quando il rapporto è condiviso, verifica anche come funziona un conto cointestato: la presenza di più intestatari non rende automaticamente tutte le somme equivalenti.

Conto corrente con stipendio o pensione già accreditati

L’articolo 545 del codice di procedura civile prevede una protezione specifica quando stipendio o pensione sono stati accreditati prima del pignoramento del conto.

Per le somme riconducibili a stipendio, salario o pensione, è impignorabile un importo pari al triplo dell’assegno sociale.

Nel 2026 l’assegno sociale mensile è 546,24 euro. Il triplo è quindi:

546,24 × 3 = 1.638,72 euro

La protezione non si applica indistintamente a tutto il saldo: occorre poter ricondurre le somme a stipendi o pensioni e valutare la situazione concreta del conto.

Per il caso bancario trovi l’approfondimento nella guida al pignoramento del conto corrente.

Accrediti successivi al pignoramento

Se stipendio o pensione vengono accreditati dopo la notifica, si applicano i limiti previsti per il pignoramento alla fonte. Non è corretto dire che ogni accredito futuro venga preso integralmente.

Per i creditori ordinari lo stipendio è normalmente pignorabile entro un quinto, salvo crediti alimentari, concorso di cause e altre eccezioni.

Agenzia delle entrate-Riscossione e stipendio

Dal 2026 la disciplina della riscossione è riordinata nel D.Lgs. 33/2025. Per il pignoramento dello stipendio da parte di AdeR il Testo unico prevede fasce specifiche e una disciplina diversa dal semplice “quinto per tutti”.

Per non duplicare la verticale dedicata, qui non ripetiamo esempi e casistiche. Trovi quote, differenze con i creditori ordinari, datore di lavoro, più pignoramenti e cessione del quinto nella guida al pignoramento dello stipendio.

Pensione: minimo impignorabile 2026

Per le pensioni, l’articolo 545 c.p.c. protegge un importo pari al doppio dell’assegno sociale, con minimo di 1.000 euro.

Nel 2026:

546,24 × 2 = 1.092,48 euro

Poiché il doppio dell’assegno sociale supera 1.000 euro, il minimo impignorabile indicativo è 1.092,48 euro. Solo la parte eccedente è pignorabile nei limiti applicabili.

Esempio con pensione netta di 1.400 euro e limite ordinario di un quinto sulla parte eccedente:

  • parte protetta: 1.092,48 euro;
  • eccedenza: 307,52 euro;
  • quinto dell’eccedenza: circa 61,50 euro.

È una simulazione: il conteggio ufficiale spetta al terzo e può cambiare in presenza di altri prelievi.

Per minimo vitale, esempi di calcolo, pensione già accreditata sul conto e casi particolari trovi ora la guida verticale sul pignoramento della pensione.

Somme assistenziali e indennità

Non tutte le prestazioni INPS seguono le stesse regole delle pensioni previdenziali. Alcune somme con finalità assistenziale o destinate a esigenze specifiche possono essere impignorabili o avere discipline particolari.

Non affidarti al nome visualizzato nel bonifico: serve identificare la natura giuridica della prestazione.

Pignoramento presso terzi e pignoramento immobiliare

Questa procedura riguarda crediti del debitore detenuti da un terzo, come banca o datore di lavoro. Se l’esecuzione interessa una casa o un altro bene immobile, consulta la guida al pignoramento immobiliare. Se hai ricevuto il precetto ma l’esecuzione non è ancora iniziata, verifica motivi e termini nell’opposizione all’atto di precetto. Se a monte è stato notificato un decreto, termini e sospensione vanno invece distinti nell’opposizione al decreto ingiuntivo.

Cosa non fare

  • Non spostare denaro con lo scopo di sottrarlo a un vincolo già efficace.
  • Non ignorare l’atto e le relative scadenze.
  • Non presumere che ogni debito sia prescritto.
  • Non calcolare i limiti usando vecchi importi dell’assegno sociale.
  • Non confondere pignoramento ordinario e riscossione tramite AdeR.

Cosa controllare subito

  1. Chi è il creditore.
  2. Quale titolo o cartella viene indicato.
  3. Data e modalità delle notifiche.
  4. Importo richiesto e spese.
  5. Tipo di somme coinvolte.
  6. Eventuale udienza o termine indicato nell’atto.
  7. Presenza di rateizzazioni, sospensioni, cessioni o altri pignoramenti.

Le opposizioni dipendono dal tipo di vizio e possono avere termini diversi. Un articolo generale non può stabilire automaticamente quale termine si applichi al tuo caso.

Fonti ufficiali

Verifica effettuata il 18 agosto 2026. Per un atto già notificato serve una valutazione sui documenti e sulle scadenze effettive.

Verificabilità OAC

Fonti e verifiche

Archivio fonti

Le fonti sotto sono quelle usate per verificare dati, regole e procedure citate nell’articolo. Quando possibile privilegiamo documenti normativi, autorità, dataset e documentazione ufficiale.

  1. NormattivaNormativa
    Codice di procedura civile Verificata il 18/08/2026
  2. NormattivaNormativa
    D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 - Testo unico in materia di versamenti e riscossione Verificata il 18/08/2026
  3. INPSAutorità
    Assegno sociale — importi e requisiti Verificata il 18/08/2026

Nota importante

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce consulenza legale, fiscale o creditizia sul caso concreto. Procedure, limiti e termini possono cambiare in base al tipo di credito, all’atto notificato e alla situazione personale: per decisioni urgenti verifica la fonte ufficiale o rivolgiti a un professionista abilitato.