Nel 2026 una pensione non può essere pignorata integralmente. L’articolo 545 del codice di procedura civile protegge un importo pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo assoluto di 1.000 euro. Poiché l’assegno sociale 2026 è pari a 546,24 euro al mese, la soglia di riferimento è 1.092,48 euro.

Solo la parte che supera questa soglia può essere pignorata, nei limiti previsti per il tipo di credito. Per un credito ordinario soggetto al limite di un quinto, quindi, il quinto si calcola sull’eccedenza rispetto al minimo vitale, non sull’intera pensione.

Informazioni verificate il 2 settembre 2026. Gli esempi sono orientativi: un atto concreto può coinvolgere crediti alimentari, recuperi INPS, più pignoramenti o altri vincoli con regole specifiche.

Qual è il minimo vitale della pensione nel 2026

La regola parte dall’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile: le somme dovute a titolo di pensione, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza non possono essere pignorati per un importo corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.

L’INPS indica per il 2026 un assegno sociale mensile di 546,24 euro. Il calcolo è quindi:

546,24 × 2 = 1.092,48 euro

Poiché 1.092,48 euro è superiore al minimo legale di 1.000 euro, nel 2026 il minimo vitale di riferimento per il pignoramento della pensione è 1.092,48 euro.

Questa soglia non va confusa con il trattamento minimo pensionistico INPS, che è un parametro diverso.

Rappresentazione del minimo vitale protetto e della quota di pensione potenzialmente pignorabile

Quanto possono pignorare sulla pensione

Per i crediti ordinari, la parte della pensione che eccede il minimo vitale può essere pignorata nei limiti previsti dall’articolo 545 c.p.c.; il riferimento tipico è un quinto dell’eccedenza.

La formula orientativa è:

(pensione di riferimento − 1.092,48 euro) × 20%

La formula serve a capire il meccanismo generale. Non va applicata automaticamente ai crediti alimentari o ad altre fattispecie con disciplina specifica.

Pensione mensileParte protettaEccedenza1/5 dell’eccedenza
1.000 €1.000 €0 €0 €
1.200 €1.092,48 €107,52 €21,50 €
1.500 €1.092,48 €407,52 €81,50 €
2.000 €1.092,48 €907,52 €181,50 €
2.500 €1.092,48 €1.407,52 €281,50 €

Gli importi sono arrotondati ai centesimi e hanno finalità esclusivamente illustrative.

Esempio: pensione di 1.500 euro

Con una pensione mensile di riferimento di 1.500 euro:

  • minimo impignorabile 2026: 1.092,48 euro;
  • parte eccedente: 407,52 euro;
  • un quinto dell’eccedenza: 81,50 euro circa.

Dire semplicemente “possono prendere 300 euro perché è un quinto di 1.500” sarebbe quindi sbagliato in questo esempio: prima deve essere salvaguardata la soglia impignorabile prevista per la pensione.

Esempio: pensione di 1.200 euro

Con 1.200 euro mensili, l’eccedenza rispetto al minimo vitale è di 107,52 euro. Un quinto dell’eccedenza è circa 21,50 euro.

Anche qui il punto importante è il metodo: il limite percentuale opera sulla parte che resta dopo la protezione del minimo vitale.

Una pensione sotto 1.092,48 euro può essere pignorata?

Per il regime generale dell’articolo 545 c.p.c., una pensione che non supera il minimo vitale 2026 non presenta un’eccedenza aggredibile secondo questa regola.

Questo non significa però che ogni somma ricevuta da un pensionato sia automaticamente impignorabile. Occorre distinguere:

  • la pensione dovuta dall’ente previdenziale;
  • le somme pensionistiche già accreditate sul conto;
  • eventuali altre entrate presenti sullo stesso conto;
  • prestazioni assistenziali o indennità con una disciplina propria;
  • recuperi o trattenute che non coincidono con un normale pignoramento promosso da un creditore privato.

Il quinto si calcola su tutta la pensione?

No, non nel caso ordinario descritto sopra. Per la pensione l’articolo 545 prevede prima una fascia impignorabile. La quota pignorabile si determina sulla parte eccedente.

È una differenza essenziale rispetto allo stipendio, per il quale non va trasferita automaticamente la stessa soglia monetaria del minimo vitale pensionistico.

Per approfondire questa distinzione trovi la guida dedicata al pignoramento dello stipendio.

Pignoramento della pensione presso INPS: come funziona

Il pignoramento della pensione è una forma di pignoramento presso terzi: il creditore agisce sul credito pensionistico che il debitore vanta verso l’ente previdenziale.

L’INPS assume quindi il ruolo di terzo pignorato e deve rispettare gli obblighi previsti dalla procedura e i limiti di legge. Nel giugno 2026 l’Istituto ha comunicato anche la realizzazione della piattaforma “Pignoramenti presso terzi su pensioni”, destinata ai soggetti giuridici creditori pignoratizi.

Secondo il messaggio INPS n. 2008/2026, dalla notifica dell’atto fino all’ordinanza di assegnazione l’Istituto accantona cautelativamente le somme da tenere a disposizione dell’autorità giudiziaria, nel rispetto dell’ordine cronologico delle azioni e dei limiti previsti dalla legge. Con l’ordinanza di assegnazione, il credito viene trasferito al creditore e si estingue con l’effettivo pagamento.

Per la struttura generale della procedura puoi leggere anche pignoramento presso terzi: come funziona.

Pensione già accreditata sul conto: cambia la regola

Sì. Una delle principali fonti di errore è trattare allo stesso modo la pensione ancora dovuta dall’INPS e il denaro già presente sul conto corrente.

L’articolo 545 c.p.c. prevede una tutela specifica quando somme riconducibili a pensione sono state accreditate prima del pignoramento del conto: possono essere pignorate solo per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale.

Nel 2026:

546,24 × 3 = 1.638,72 euro

Questa è una regola diversa dal minimo vitale di 1.092,48 euro applicabile alla pensione alla fonte. Anche il momento dell’accredito rispetto alla notifica è quindi decisivo.

Pensione alla fonte e pensione già accreditata sul conto corrente seguono tutele da distinguere

Per esempi e casistiche bancarie consulta la guida sul pignoramento del conto corrente.

Pignoramento pensione e Agenzia delle entrate-Riscossione

Quando il creditore è Agenzia delle entrate-Riscossione, non è prudente trasferire alla pensione le fasce di un decimo, un settimo e un quinto previste dalla disciplina speciale per stipendi, salari e indennità relative al rapporto di lavoro.

Per la pensione resta centrale la protezione prevista dall’articolo 545 c.p.c. e la concreta procedura va letta sull’atto notificato. La stessa pagina generale di Agenzia delle entrate-Riscossione sulle procedure esecutive descrive il pignoramento presso terzi, ma le fasce 1/10, 1/7 e 1/5 sono esposte con riferimento a stipendi, salari e indennità da lavoro.

Se il problema nasce da cartelle o altri atti della riscossione, prima di fare calcoli è quindi importante identificare chi sta procedendo, quale atto è stato notificato e quale somma viene effettivamente colpita.

Crediti alimentari: non applicare automaticamente il quinto

I crediti alimentari seguono una disciplina diversa. L’articolo 545 c.p.c. prevede che le somme dovute a titolo di pensione possano essere pignorate per causa di alimenti nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fermo il quadro delle tutele applicabili.

Per questo una formula online basata semplicemente sul 20% non può stabilire la trattenuta corretta in un procedimento per crediti alimentari.

Se ci sono più pignoramenti sulla pensione

La presenza di più creditori non significa che ognuno possa prelevare liberamente un quinto della pensione.

L’articolo 545 disciplina anche il concorso tra diverse cause di credito e prevede limiti complessivi. Inoltre contano la natura dei crediti, l’ordine delle procedure e le eventuali trattenute già presenti.

Se sul cedolino esiste già una cessione del quinto, un recupero INPS o un altro pignoramento, non è corretto sommare percentuali senza leggere il titolo di ciascuna trattenuta.

Cessione del quinto e pignoramento sono la stessa cosa?

No. La cessione del quinto nasce da un contratto di finanziamento con cui il pensionato autorizza una trattenuta sulla pensione nei limiti previsti. Il pignoramento è invece una procedura esecutiva promossa da un creditore.

Le due trattenute possono incidere contemporaneamente sulla disponibilità mensile, ma hanno origine e regole diverse. La presenza di una cessione non permette quindi di dedurre da sola se un nuovo pignoramento sia possibile o quale importo verrà trattenuto.

Quali pensioni e prestazioni sono pignorabili

Non bisogna dedurre la pignorabilità dal semplice fatto che una somma venga pagata dall’INPS.

Pensioni previdenziali, prestazioni assistenziali, indennità sostitutive della retribuzione e altre misure possono avere discipline differenti. Alcune somme sono assistite da tutele specifiche legate alla loro funzione.

Prima di applicare il minimo vitale occorre quindi identificare la natura giuridica della prestazione. Il nome del bonifico o la presenza della voce nel fascicolo previdenziale non bastano, da soli, a risolvere il problema.

Come controllare un pignoramento sulla pensione

Se hai ricevuto un atto o trovi una nuova trattenuta sul cedolino, conviene ricostruire questi elementi:

  1. Chi è il creditore e chi ha notificato l’atto.
  2. Quale debito viene indicato e per quale importo.
  3. Quale pensione o prestazione è coinvolta.
  4. Importo mensile di riferimento utilizzato nel calcolo.
  5. Minimo vitale applicato e quota eccedente.
  6. Presenza di cessione del quinto, altri pignoramenti o recuperi.
  7. Data di notifica e provvedimenti del giudice eventualmente indicati.

Se il calcolo non torna, il primo controllo utile non è spostare la pensione su un altro conto, ma confrontare l’atto, il cedolino e la normativa applicabile.

Cosa non fare

  • Non considerare 1.000 euro come soglia fissa valida per sempre: la legge prevede il doppio dell’assegno sociale, con 1.000 euro come minimo.
  • Non calcolare automaticamente il 20% sull’intera pensione.
  • Non confondere il minimo vitale della pensione con il triplo dell’assegno sociale previsto per determinate somme già accreditate sul conto.
  • Non applicare alla pensione le fasce AdeR dello stipendio senza verificare la base normativa del caso.
  • Non spostare somme con l’obiettivo di sottrarle a un vincolo già efficace.
  • Non ignorare notifiche, udienze o termini indicati nell’atto.

Domande frequenti

Quanto è il minimo vitale per il pignoramento della pensione nel 2026?

Con assegno sociale 2026 pari a 546,24 euro, il doppio è 1.092,48 euro. È superiore al minimo legale di 1.000 euro e costituisce quindi la soglia di riferimento per il 2026.

Su una pensione di 1.500 euro quanto possono pignorare?

In un esempio di credito ordinario soggetto al quinto, l’eccedenza rispetto a 1.092,48 euro è 407,52 euro. Un quinto equivale a circa 81,50 euro al mese. Il caso concreto può essere diverso in presenza di altri crediti o trattenute.

Una pensione di 1.000 euro è pignorabile?

Nel regime generale dell’articolo 545 c.p.c., nel 2026 una pensione di 1.000 euro è sotto la soglia di 1.092,48 euro e non presenta una parte eccedente pignorabile secondo questa regola.

Il minimo vitale vale anche se la pensione è sul conto corrente?

Non nello stesso modo. Per somme da pensione accreditate prima del pignoramento del conto, l’articolo 545 prevede la diversa soglia del triplo dell’assegno sociale, pari nel 2026 a 1.638,72 euro. Il momento dell’accredito è determinante.

La cessione del quinto impedisce un pignoramento?

Non automaticamente. Cessione e pignoramento sono istituti diversi. La compatibilità e l’importo concretamente trattenibile dipendono dalle altre trattenute, dalla natura dei crediti e dai limiti applicabili.

Fonti ufficiali

Ultima verifica: 2 settembre 2026. I valori annuali legati all’assegno sociale devono essere aggiornati quando cambia il parametro INPS.

Verificabilità OAC

Fonti e verifiche

Archivio fonti

Le fonti sotto sono quelle usate per verificare dati, regole e procedure citate nell’articolo. Quando possibile privilegiamo documenti normativi, autorità, dataset e documentazione ufficiale.

  1. NormattivaNormativa
    Codice di procedura civile - articolo 545 Verificata il 18/08/2026
  2. INPSAutorità
    Assegno sociale - importo 2026 Verificata il 18/08/2026
  3. INPSAutorità
    Circolare n. 38 del 3 aprile 2023 - nuovo limite di impignorabilità delle pensioni Verificata il 18/08/2026
  4. INPSAutorità
    Messaggio n. 2008 del 16 giugno 2026 - Pignoramenti presso terzi su pensioni Verificata il 18/08/2026

Nota importante

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce consulenza legale, fiscale o creditizia sul caso concreto. Procedure, limiti e termini possono cambiare in base al tipo di credito, all’atto notificato e alla situazione personale: per decisioni urgenti verifica la fonte ufficiale o rivolgiti a un professionista abilitato.