Dal 20 febbraio 2026 il fermo amministrativo non impedisce più in assoluto la radiazione per demolizione di un veicolo fuori uso. Per procedere serve però l’Attestazione di inutilizzabilità prevista dalla nuova disciplina; la demolizione non cancella il debito e, se il veicolo da rottamare è gravato da fermo, la legge esclude gli incentivi pubblici per l’acquisto di un nuovo veicolo.

Dal 20 febbraio 2026, con l’entrata in vigore della Legge 26 gennaio 2026 n. 14, alla richiesta di cancellazione per demolizione di un veicolo fuori uso non può essere opposta l’iscrizione del fermo amministrativo. La novità riguarda la demolizione, non la radiazione per esportazione.

Se prima vuoi capire effetti, verifica, sospensione e cancellazione del vincolo, leggi la guida generale sul fermo amministrativo auto.

Documento indispensabile: attestazione di inutilizzabilità

Per la radiazione al PRA e all’Archivio Nazionale Veicoli la richiesta deve essere corredata dall’Attestazione di inutilizzabilità.

ACI specifica che l’attestazione è indispensabile e che viene rilasciata dai Comuni. Tariffe, tempi e modalità di rilascio possono quindi variare localmente: prima di organizzare il trasporto del mezzo, verifica con il Comune competente quali documenti siano richiesti.

Non è corretto affermare che basti il solo certificato di rottamazione o che non serva alcuna attestazione preventiva.

Procedura essenziale

  1. Verifica la presenza del fermo tramite visura PRA.
  2. Chiedi al Comune competente modalità e requisiti per l’Attestazione di inutilizzabilità.
  3. Contatta un centro di raccolta autorizzato.
  4. Consegna veicolo, documenti e attestazione richiesta.
  5. Ottieni il certificato di rottamazione.
  6. Verifica successivamente l’avvenuta cancellazione dal PRA e dall’Archivio Nazionale Veicoli.

Il centro di raccolta o il soggetto abilitato gestisce normalmente la pratica di radiazione; conserva comunque il certificato di rottamazione e controlla l’esito.

Il debito non si estingue con la demolizione

La radiazione elimina il veicolo dai registri, ma non cancella il debito che ha originato il fermo. Agenzia delle entrate-Riscossione può continuare il recupero delle somme con gli strumenti previsti dalla legge.

Rottamare il veicolo e definire il debito sono quindi due operazioni separate.

Se rateizzi il debito, cosa succede al fermo?

La rateizzazione ha effetti diversi dalla demolizione. Agenzia delle entrate-Riscossione chiarisce che, se tutti i debiti collegati al fermo sono compresi nella dilazione, dopo l’integrale e tempestivo pagamento della prima rata il fermo già iscritto viene sospeso.

Con il fermo sospeso puoi tornare a circolare, ma il veicolo non diventa automaticamente libero da ogni vincolo: AdeR indica che durante la sospensione non puoi rottamarlo né venderlo. La cancellazione del fermo collegato alla dilazione arriva dopo il pagamento integrale del debito interessato.

Preavviso di fermo: la rateizzazione può evitare l’iscrizione

Prima dell’iscrizione del fermo AdeR invia un preavviso. La pagina sulle procedure cautelari indica un termine di 30 giorni: se in quel periodo il debito viene pagato, viene richiesta la rateizzazione oppure interviene uno sgravio o una sospensione, il fermo non viene iscritto secondo le condizioni previste.

È quindi importante distinguere tre situazioni: preavviso non ancora iscritto, fermo già iscritto ma sospendibile tramite rateizzazione, e veicolo fuori uso da radiare per demolizione con la procedura introdotta nel 2026.

Incentivi pubblici: con il fermo non spettano

Questo punto va trattato in modo netto. La Legge 14/2026 stabilisce che, quando il veicolo da rottamare è gravato da fermo amministrativo, al proprietario o a chi acquisisce il veicolo per suo tramite non può essere concessa alcuna agevolazione, contributo o incentivo pubblico per l’acquisto di un nuovo veicolo.

Non va quindi presentata la possibilità di ottenere un incentivo come dipendente dal singolo bando: il divieto deriva direttamente dalla disciplina sulla demolizione del veicolo con fermo.

Costi

Per una demolizione ordinaria ACI indica costi amministrativi della pratica PRA e Motorizzazione; al totale possono aggiungersi trasporto con carro attrezzi, eventuali servizi del centro o dell’agenzia e i costi locali per ottenere l’attestazione.

Chiedi un preventivo scritto prima della consegna. Diffida da chi promette la radiazione di un veicolo gravato da fermo senza verificare l’Attestazione di inutilizzabilità.

Cosa controllare prima di procedere

Verifica con una visura PRA che il fermo sia effettivamente presente e individua il soggetto che lo ha iscritto. Se il veicolo è ancora utilizzabile e il problema è il debito, confronta pagamento e rateizzazione. Se invece il mezzo è fuori uso e vuoi demolirlo, segui la procedura ACI e comunale prevista dal 2026.

Ricorda inoltre che la nuova disciplina non si applica alla radiazione per esportazione.

Fonti e metodo

Questa guida è stata riverificata il 10 settembre 2026 sulla scheda ACI aggiornata per la demolizione con fermo, sulle pagine AdeR relative a procedure cautelari e rateizzazione e sul testo della Legge 14/2026.

La novità normativa del 2026 consente la radiazione per demolizione quando ricorrono le condizioni previste, ma non trasforma la demolizione in uno strumento per estinguere il debito o aggirare il fermo.

Nota: questa è informazione generale. Prima di sostenere costi, verifica presso Comune, PRA e soggetto della riscossione la situazione concreta del veicolo e del debito.

Verificabilità OAC

Fonti e verifiche

Archivio fonti

Le fonti sotto sono quelle usate per verificare dati, regole e procedure citate nell’articolo. Quando possibile privilegiamo documenti normativi, autorità, dataset e documentazione ufficiale.

  1. ACIAutorità
    Demolizione di un veicolo: fermo amministrativo Verificata il 10/09/2026
  2. Agenzia delle entrate-RiscossioneAutorità
    Procedure cautelari - fermo amministrativo Verificata il 10/09/2026
  3. Agenzia delle entrate-RiscossioneAutorità
    Il pagamento e gli effetti della rateizzazione Verificata il 10/09/2026
  4. Gazzetta UfficialeNormativa
    Legge 26 gennaio 2026, n. 14 Verificata il 10/09/2026

Nota importante

Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce consulenza legale, fiscale o creditizia sul caso concreto. Procedure, limiti e termini possono cambiare in base al tipo di credito, all’atto notificato e alla situazione personale: per decisioni urgenti verifica la fonte ufficiale o rivolgiti a un professionista abilitato.